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Art. 1135 cod. nav.

6 provvedimenti

Omessa traduzione della sentenza: la condanna resta valida
Due uomini a bordo di un peschereccio sono stati condannati per atti predatori in mare ai danni di migranti. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'omessa traduzione della sentenza di primo grado nella lingua madre degli imputati alloglotti. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'omessa traduzione della sentenza costituisce una nullità a regime intermedio che non travolge la decisione. Tale vizio viene sanato se la traduzione viene fornita durante l'appello e la difesa non dimostra un pregiudizio concreto o l'intenzione di proporre nuovi motivi. La Cassazione ha inoltre confermato la responsabilità penale e il dolo, vista la presenza a bordo di beni sottratti ai migranti e l'assenza di attrezzature da pesca utilizzate. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Pirateria: la giurisdizione italiana in alto mare
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che negava la giurisdizione italiana su un caso di pirateria avvenuto in acque internazionali. Il nucleo della controversia riguardava la qualificazione di atti estorsivi (richiesta di denaro e telefoni in cambio di aiuto in mare) come pirateria ai sensi dell'art. 1135 cod. nav. La Suprema Corte ha stabilito che il concetto di depredazione include sia la rapina che l'estorsione, confermando che la giurisdizione universale permette all'Italia di perseguire tali crimini anche fuori dalle acque territoriali.
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Atto di depredazione: la Cassazione e il reato di pirateria
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18884 del 2024, ha confermato la misura cautelare per un membro dell'equipaggio di un peschereccio accusato di pirateria. Il caso riguardava la sottrazione del motore di un barchino di migranti in acque internazionali. La difesa sosteneva si trattasse di estorsione, ma la Corte ha qualificato il fatto come un vero e proprio atto di depredazione, rientrante nella nozione di pirateria secondo l'art. 1135 del codice della navigazione, poiché vi è stata un'impossessamento materiale e non una disposizione patrimoniale da parte delle vittime.
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Reato di pirateria: la Cassazione chiarisce il caso
La Cassazione ha confermato la qualificazione di reato di pirateria per l'equipaggio di un peschereccio che ha abbordato un'imbarcazione di migranti in acque internazionali, sottraendo con la forza il motore. La Corte ha chiarito che tale condotta integra pienamente l'atto di depredazione previsto dall'art. 1135 cod. nav., respingendo la tesi difensiva che la configurava come estorsione per escludere la giurisdizione italiana.
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Pirateria in mare: estorsione o rapina? La Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di presunta pirateria in mare ai danni di migranti. La difesa sosteneva che si trattasse di estorsione e non di rapina, contestando la giurisdizione italiana. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il concetto di 'atti di depredazione', che definisce la pirateria, è sufficientemente ampio da includere sia l'estorsione sia la rapina, rendendo la distinzione irrilevante ai fini della configurabilità del reato.
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Qualifica soggettiva pirateria: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Procuratore in un caso di depredazione in mare. La sentenza stabilisce che, per determinare la corretta qualifica soggettiva pirateria, in assenza di prove certe su un ruolo di comando, tutti i concorrenti nel reato devono essere considerati membri dell'equipaggio e non comandanti, applicando così la pena meno severa. Viene riaffermato il principio che ogni dubbio sulla posizione gerarchica dell'imputato va risolto a suo favore.
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