Una condomina ha impugnato la delibera dell'assemblea che approvava il bilancio preventivo contenente la spesa per una polizza tutela legale condominio. La condomina sosteneva che tale spesa violasse il suo diritto di dissentire dalle liti condominiali. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'assemblea ha il potere di deliberare la stipula di una polizza assicurativa per coprire le spese legali relative alle parti comuni. Questa spesa, rientrando tra i costi di gestione ordinaria, va ripartita tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, senza che si possa applicare la disciplina del dissenso dalle liti, la quale riguarda solo le conseguenze di una specifica causa persa e non i contratti di assicurazione generali.
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