Una società di costruzioni, proprietaria di alcuni locali, ha subito un danno da condominio a causa di infiltrazioni provenienti da terrazze a uso esclusivo. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d'Appello ha errato nel dichiarare inammissibile, per genericità, la richiesta della società di essere esonerata dal contribuire alle spese di riparazione. La sentenza ha chiarito che il condomino danneggiato assume la posizione di terzo rispetto al condominio e ha diritto al risarcimento, ma la questione del suo obbligo di contribuire pro quota alle spese merita un esame approfondito, non una declaratoria di inammissibilità. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione su questo specifico punto.
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