Una società di navigazione in amministrazione straordinaria decide di proseguire un contratto di agenzia con una società agente. Successivamente, la stessa amministrazione straordinaria interrompe bruscamente il rapporto senza preavviso, affidando l'incarico a terzi. La società agente, nel frattempo fallita, chiede l'ammissione al passivo per l'indennità di preavviso e di fine rapporto con il rango di prededuzione (pagamento prioritario). La Corte di Cassazione conferma la decisione del Tribunale: poiché il commissario straordinario era subentrato attivamente nel contratto, i crediti derivanti dalla successiva interruzione improvvisa sono considerati debiti della procedura. Di conseguenza, tali somme devono essere pagate in prededuzione, garantendo la tutela della società agente.
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