La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di fallimento, il pagamento dell'IMU (precedentemente ICI) non è limitato al prezzo ricavato dalla vendita del singolo immobile. Se il decreto di trasferimento della proprietà è successivo al 1° gennaio 2007, si applica la normativa che qualifica il tributo come debito prededucibile dell'intera massa fallimentare, da saldare per intero. La data di dichiarazione del fallimento è irrilevante; conta il momento in cui sorge l'obbligo di versamento, cioè il trasferimento del bene. La Corte ha quindi respinto il ricorso del curatore fallimentare che aveva versato un importo pari al solo ricavato della vendita, confermando la pretesa del Comune per l'intera imposta maturata.
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