La Corte di Cassazione ha stabilito che l'accertamento sulla titolarità di un immobile, avvenuto in un precedente giudizio per il pagamento di canoni di locazione, non costituisce giudicato esterno e non può precludere una successiva e autonoma domanda di scioglimento della comunione. La Corte ha chiarito che, affinché un accertamento incidentale abbia efficacia di giudicato, deve essere stato oggetto di una specifica domanda di parte o previsto dalla legge, condizioni non verificate nel caso di specie. Di conseguenza, la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda di divisione è stata cassata con rinvio.
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