La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di alcuni garanti, confermando la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. Quest'ultimo, caratterizzato dalla clausola di pagamento 'a prima richiesta', non consente al garante di opporre eccezioni relative al rapporto sottostante tra creditore e debitore principale. La Corte ha rigettato il ricorso per gravi carenze procedurali, tra cui la mancanza di chiarezza e di autosufficienza, ribadendo che il giudice di merito ha il potere di qualificare giuridicamente il contratto indipendentemente dal nome datogli dalle parti.
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