Una società cooperativa, costituita dopo il 1962, riteneva di aver diritto all'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica perché aveva acquisito le licenze di due vecchie aziende esonerate dalla nazionalizzazione. L'Agenzia delle Dogane, dopo un'iniziale concessione provvisoria, ha revocato il beneficio. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo un principio chiaro: l'esenzione accisa cooperative storiche spetta solo alle società cooperative che esistevano già prima della legge di nazionalizzazione del 1962. Il beneficio fiscale non si trasferisce a nuove società, anche se queste ereditano le licenze di quelle storiche. Le norme sulle agevolazioni fiscali, infatti, devono essere interpretate in modo restrittivo. La Cooperativa ha perso la causa.
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