Una società ha impugnato una cartella di pagamento ricevuta tramite Posta Elettronica Certificata, sostenendo la sua nullità a causa di vizi formali, tra cui il formato del file (.pdf anziché .p7m) e la mancata produzione dell'originale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: se la notifica, seppur irrituale, ha raggiunto il suo scopo, ovvero ha messo il contribuente in condizione di difendersi, il vizio si considera sanato. Pertanto, la cartella esattoriale via PEC è stata ritenuta valida ed efficace.
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