Un'impresa e i suoi soci hanno impugnato avvisi di accertamento fondati su una ricostruzione dei ricavi tramite metodo induttivo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33518/2023, ha rigettato il ricorso del socio superstite, confermando la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate. La pronuncia stabilisce che un accertamento induttivo è valido se basato su un campione di merci rappresentativo e se il contribuente, presente durante la verifica, non solleva contestazioni specifiche. Inoltre, i risultati possono essere estesi ad altre annualità, invertendo l'onere della prova sul contribuente.
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