La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un'Azienda di vendita veicoli, contestata dall'Agenzia delle Entrate per la Deducibilità costi IVA e altre spese. L'Agenzia aveva negato la deducibilità di costi per imbarcazioni, arredi da giardino e servizi di formazione, ritenuti non inerenti all'attività. La Cassazione ha confermato la non inerenza per questi costi. Tuttavia, ha accolto il ricorso dell'Azienda per la detraibilità IVA sui servizi di intermediazione finanziaria, considerandoli strumentali e parte integrante dell'operazione principale di vendita veicoli, non come prestazioni esenti indipendenti. Inoltre, la Corte ha ribadito che la riscossione frazionata è inibita per le aziende ammesse a concordato preventivo, dovendo i crediti fiscali essere gestiti all'interno della procedura concorsuale.
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