La Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia relativa al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica a un'azienda agricola. Il nodo centrale riguarda l'erogazione di tali fondi, qualificabili come Aiuti di Stato de minimis. Il giudice di merito aveva dato ragione all'impresa, ritenendo sufficiente il rispetto della normativa regionale che non richiedeva specifiche dichiarazioni sui contributi pregressi. La Suprema Corte, applicando i principi della Corte di Giustizia Europea, ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che, in assenza di un registro informatico nazionale pienamente operativo, l'impresa ha l'obbligo inderogabile di presentare un'autocertificazione sugli Aiuti di Stato de minimis ricevuti nel triennio precedente. Tale dichiarazione deve intervenire prima della concessione del contributo. Senza questo adempimento, l'erogazione dei fondi è illegittima per violazione del diritto eurounitario.
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