Un istituto di credito ha contestato l'autorizzazione a una transazione concessa dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori. La banca ha presentato un reclamo ordinario, ma il tribunale lo ha ritenuto tardivo, ritenendo applicabile il termine ridotto di otto giorni previsto per gli atti di gestione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca. Ha stabilito che quando il giudice delegato agisce in sostituzione del comitato dei creditori, compie un atto di gestione. Di conseguenza, lo strumento corretto è il **reclamo fallimentare** ai sensi dell'articolo 36 della legge fallimentare, proponibile solo per violazione di legge. Inoltre, la decisione del tribunale su questo tipo di reclamo non è impugnabile davanti alla Cassazione, in quanto priva di carattere definitivo e decisorio. La banca perde definitivamente la causa.
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