Un avvocato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha contestato un decreto di liquidazione del suo compenso ritenuto errato. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo due principi chiave: si applicano le tariffe professionali vigenti al momento della decisione e lo Stato, se soccombente nel giudizio di opposizione, deve pagare le spese legali. La sentenza rafforza la tutela del giusto compenso avvocato patrocinio.
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