La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per la rescissione del giudicato, stabilendo che l'imputato, pur a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale per aver nominato un difensore di fiducia, ha volontariamente interrotto i contatti, rendendosi irreperibile e venendo meno al proprio onere di diligenza. Di conseguenza, la sua assenza al processo non può considerarsi incolpevole, escludendo i presupposti per la rescissione.
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