La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28282/2023, ha stabilito l'inammissibilità dell'intervento del creditore del defunto nella procedura di eredità giacente, qualora questo sia finalizzato a ottenere un accertamento definitivo sulla qualità di erede dei chiamati. La Suprema Corte ha ribadito che la procedura di eredità giacente ha natura conservativa e non contenziosa, pertanto l'accertamento di diritti, come la qualità di erede, deve avvenire in un separato giudizio di cognizione. È stato invece confermato che la condanna alle spese è legittima anche in questa sede, qualora emerga una soccombenza in fase di reclamo.
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