La Corte di Cassazione affronta il tema della cancellazione ipoteca fallimento. Un curatore fallimentare aveva deciso di onorare dei contratti preliminari di vendita per alcuni immobili gravati da ipoteca. Il Giudice Delegato ne aveva ordinato la cancellazione, ma la società creditrice si è opposta. La Cassazione ha dato ragione al creditore, stabilendo un principio fondamentale: l'adempimento di un contratto preliminare da parte del curatore è una vendita 'negoziale', non una vendita forzata 'concorsuale'. Di conseguenza, il giudice non ha il potere di ordinare la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso del creditore. La garanzia del creditore, quindi, prevale.
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