La Corte di Cassazione chiarisce che una servitù di passaggio, anche se costituita con un contratto, si presume abbia natura di servitù coattiva se creata per ovviare all'interclusione di un fondo. Di conseguenza, tale servitù può essere estinta se l'interclusione cessa. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che si era limitata a constatare l'origine volontaria del diritto senza indagare sulla reale intenzione delle parti, stabilendo che spetta al giudice di merito verificare se l'accordo dimostri inequivocabilmente la volontà di sottoporsi al regime delle servitù volontarie, vincendo così la presunzione legale.
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