L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di persone la deduzione di una minusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda nel 1996. La società aveva calcolato la perdita basandosi sul valore originario dell'avviamento iscritto nel 1991, senza aver mai effettuato l'ammortamento dell'avviamento nei cinque anni precedenti. Secondo il fisco, il valore dell'avviamento doveva considerarsi azzerato al momento della vendita. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione alla società, ritenendo l'ammortamento una mera facoltà. La Corte di Cassazione, rilevando l'assenza di precedenti specifici sulla possibilità di dichiarare una minusvalenza sul costo originario dell'avviamento non ammortizzato, ha rinviato la causa alla pubblica udienza per un approfondimento, disponendo l'acquisizione dei fascicoli di merito.
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