Un Condannato, inserito in un programma di protezione e in detenzione domiciliare, ha rifiutato di trasferirsi in una nuova località protetta per motivi di sicurezza. Questo comportamento ha portato alla revoca della sua detenzione domiciliare. Successivamente, il Condannato ha chiesto la liberazione anticipata per un semestre, sostenendo che il rifiuto era avvenuto prima e che nel periodo in esame non vi erano state violazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il rifiuto di seguire le direttive di sicurezza, anche se motivato da ragioni personali, ha impedito di riconoscere la sua partecipazione all'opera di rieducazione, precludendogli il beneficio della liberazione anticipata.
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