Il Tribunale di Sorveglianza ha negato la liberazione anticipata a un detenuto per un semestre specifico. La decisione si basa su un grave episodio di violenza: il detenuto, insieme ad altri compagni, ha attirato un altro ristretto nella propria cella per percuoterlo. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione della partecipazione alla rieducazione avviene per singoli semestri, ma un comportamento violento e pianificato cancella ogni progresso. Tale condotta dimostra infatti una chiara pervicacia criminale e il rifiuto del percorso di risocializzazione. Di conseguenza, il detenuto perde il beneficio dello sconto di pena e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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