Il Condannato ha proposto ricorso contro il diniego della liberazione anticipata per un semestre di pena. Durante tale periodo, l'uomo ha subito un fermo per ricettazione, con conseguente revoca della detenzione domiciliare, e ha commesso un'infrazione disciplinare. Il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio, ritenendo tali condotte incompatibili con il percorso rieducativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per negare la liberazione anticipata, l'autorità giudiziaria può valutare anche indagini penali in corso senza attendere una sentenza definitiva, purché i fatti dimostrino la mancata adesione del detenuto al percorso di reinserimento sociale. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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