La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una servitù di passaggio su un'area condominiale a favore di un fondo destinato a diventare un parcheggio commerciale. La Corte ha confermato la validità della servitù come "servitù a vantaggio futuro" ai sensi dell'art. 1029 c.c., stabilendo che la sua costituzione è legittima fin dall'inizio se l'utilità, sebbene non attuale, è una prospettiva possibile e verosimile. Di conseguenza, il condominio non può ostacolare il passaggio, ad esempio consentendo il parcheggio, in previsione di tale futuro utilizzo.
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