Un imputato, condannato per spaccio, si è visto negare la messa alla prova. Anche dopo la riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave che avrebbe consentito l'accesso al beneficio, la Cassazione ha confermato il diniego. La motivazione risiede nel fatto che l'istanza originaria era incompleta, priva del programma di trattamento dell'UEPE o della prova di averlo richiesto. La Corte ha sottolineato che la serietà e l'ammissibilità della domanda dipendono da questi requisiti formali, che non possono essere sanati a posteriori.
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