Una società che gestisce un campo da golf ha impugnato un avviso di accertamento catastale, lamentando vizi procedurali come la mancata instaurazione del contraddittorio e l'irregolarità della notifica, oltre a un'errata valutazione dell'immobile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che nelle procedure DOCFA, data la loro natura partecipativa, non sono necessari né il sopralluogo preventivo né il contraddittorio. Ha inoltre ritenuto valida la notifica consegnata a mano al legale rappresentante e confermato la correttezza della stima effettuata dall'ufficio, respingendo la perizia di parte perché basata su una situazione di dissesto economico non rappresentativa del valore ordinario del bene.
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