Un'Azienda di trasporto gas ha contestato l'attribuzione della categoria catastale D/7 da parte dell'Agenzia delle Entrate per i suoi "punti di intercettazione di linea". L'Azienda sosteneva la categoria E/9, legata alla destinazione di pubblico interesse e all'assenza di autonomia funzionale e reddituale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che per la corretta Classificazione catastale in categoria E/9, l'elemento determinante è la mancanza di autonomia funzionale e reddituale del cespite, non la sua strumentalità all'attività industriale. I punti di intercettazione, essendo privi di tale autonomia, rientrano nella categoria E/9. L'Azienda ha vinto, e le spese sono state compensate.
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