L'Amministrazione Finanziaria ha rettificato la rendita catastale di una centrale geotermica di proprietà di una Società energetica, includendo nel calcolo i pozzi di estrazione e reiniezione del vapore. La Società ha contestato l'atto, sostenendo che tali impianti fossero esclusi dalla tassazione. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla Società, rigettando il ricorso dell'ufficio fiscale. I giudici hanno stabilito che, a partire dal primo gennaio 2016, i pozzi geotermici sono considerati impianti funzionali al processo produttivo di energia elettrica. Di conseguenza, essi vanno esclusi dalla stima per determinare la rendita catastale, in base alle norme che esentano i macchinari e i cosiddetti imbullonati industriali. Il ricorso incidentale della Società sui costi è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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