Una lavoratrice chiede il TFR al Fondo di Garanzia INPS dopo che la sua azienda è stata assorbita da una società estera. La sua richiesta viene respinta perché ha ottenuto un titolo esecutivo contro la società originaria, ormai cancellata e non più esistente, invece che contro la nuova società incorporante. La Cassazione conferma la decisione: per accedere al Fondo di Garanzia INPS in caso di datore non fallito, è indispensabile ottenere un titolo esecutivo valido contro il soggetto giuridico effettivamente esistente e responsabile del debito. Agire contro una società estinta equivale a non agire affatto, rendendo la richiesta al Fondo inammissibile.
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