Un proprietario immobiliare si oppone a un'ingiunzione di pagamento per contributi consortili, sostenendo che l'ente non ha dimostrato il vantaggio specifico e diretto per il suo fondo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sui contributi di bonifica e onere della prova. Se l'immobile è incluso nel 'perimetro di contribuenza' e nel 'piano di classifica' del consorzio, il vantaggio si presume per legge. Di conseguenza, l'onere della prova si inverte: non è il consorzio a dover dimostrare il beneficio, ma il contribuente a dover provare, con elementi concreti, l'assenza di qualsiasi vantaggio derivante dalle opere di bonifica. La semplice inclusione negli atti ufficiali è sufficiente a legittimare la richiesta di pagamento.
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