La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52/2024, ha annullato un'ordinanza che dichiarava inammissibile un ricorso per riesame contro un sequestro preventivo. Il motivo dell'inammissibilità, secondo il giudice di merito, era un difetto nella procura speciale dell'avvocato. La Suprema Corte ha stabilito che la volontà espressa nell'atto prevale sul suo titolo formale. Se il documento, pur intitolato 'nomina a difensore', conferisce chiaramente il potere di impugnare, la procura speciale è valida. Il caso è stato rinviato al Tribunale per la decisione nel merito.
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