L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a una Società e ai suoi soci alcuni avvisi di accertamento per imposte non versate, riscontrando gravi incongruenze e un'evidente antieconomicità nella gestione aziendale. La Società ha impugnato gli atti lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, ritenuto obbligatorio. Alcuni soci hanno aderito alla definizione agevolata della lite, mentre la Società e un socio hanno proseguito il giudizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società e del socio superstite. I giudici hanno stabilito che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio quando l'accertamento si fonda su anomalie contabili e comportamenti antieconomici complessivi, e non esclusivamente sugli studi di settore. Inoltre, per l'IVA, la Società non ha fornito la prova di resistenza, non indicando quali argomenti decisivi avrebbe fatto valere se fosse stata convocata prima.
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