L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una società per il recupero di IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio ha contestato un grave scostamento tra le perdite dichiarate e i ricavi stimati tramite parametri statistici, aggravato da una palese antieconomicità: l'impresa registrava perdite costanti pur aumentando il numero dei propri dipendenti. La società ha impugnato l'atto sostenendo l'inapplicabilità delle presunzioni e l'illegittimità delle valutazioni pluriennali. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'azienda, confermando la piena validità della pretesa erariale. I giudici hanno stabilito che l'accertamento da studi di settore costituisce una valida prova presuntiva se il contribuente, ritualmente invitato al contraddittorio, non fornisce adeguate giustificazioni fattuali sul mancato allineamento reddituale e sulle anomalie di gestione.
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