Una società ha impugnato diversi avvisi di intimazione, sostenendo la mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12069/2024, ha respinto il ricorso, chiarendo che la prova della notifica della cartella esattoriale si considera assolta con la produzione della relata o dell'avviso di ricevimento. Inoltre, ha specificato che per le notifiche effettuate direttamente dall'Agente della riscossione a mezzo posta, non è necessaria la Comunicazione di Avvenuta Notificazione (CAN) in caso di consegna a terzi.
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