La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3308/2025, ha respinto il ricorso di alcuni contribuenti contro l'Agenzia delle Entrate in un caso di revoca dell'agevolazione IVA "prima casa". L'immobile era stato classificato come abitazione di lusso perché la sua superficie utile, includendo sottotetto e autorimessa, superava i 240 mq. La Corte ha ribadito che la "superficie utile" comprende tutti gli ambienti utilizzabili, a prescindere dall'effettiva abitabilità. Ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva di norme più favorevoli in materia di sanzioni, affermando che la modifica dei criteri per definire un'abitazione di lusso non costituisce abolitio criminis, in quanto l'illecito di fondo, ovvero la dichiarazione mendace, rimane immutato.
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