Una società utente ha contestato la richiesta di un gestore del servizio idrico relativa a un conguaglio per partite pregresse risalenti a diversi anni prima. I tribunali di merito hanno dato ragione all'utente, annullando le fatture per violazione del principio di irretroattività e per intervenuta prescrizione. La società di gestione ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità delle pretese in quanto derivanti da atti amministrativi autoritativi. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha ritenuto la questione di particolare complessità, e ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite su un caso analogo.
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