Una società sportiva ometteva di applicare la ritenuta alla fonte sui compensi versati a società estere per i diritti di immagine di alcuni atleti. I giudici di merito annullavano le sanzioni irrogate dall'Amministrazione Finanziaria, ravvisando una situazione di incertezza normativa. La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, stabilendo che la normativa fiscale era chiara e non sussistevano i presupposti per l'esclusione delle sanzioni. Secondo la Corte, l'introduzione dell'art. 54, comma 1-quater, del T.U.I.R. ha qualificato tali redditi come da lavoro autonomo, eliminando ogni dubbio interpretativo sull'obbligo di ritenuta. La mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato non è di per sé sufficiente a generare incertezza normativa oggettiva.
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