Un consorzio di comuni, gestore di case vacanza, ha richiesto l'esenzione da ICI e IMU sostenendo la natura non commerciale delle sue attività. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'esenzione IMU per enti non commerciali non è applicabile se vengono svolte attività commerciali, anche se marginali, come l'affitto di campi sportivi o locali. La sentenza ribadisce che l'onere di provare la natura esclusivamente istituzionale e non commerciale dell'attività ricade sul contribuente, che in questo caso non ha fornito prove sufficienti.
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