La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18979/2024, ha chiarito i confini del contraddittorio preventivo in materia fiscale. Il caso riguardava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA. La Corte ha stabilito che in caso di accertamento analitico-induttivo, che si basa su elementi contabili e presunzioni, non è sempre obbligatorio il contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati (IRES/IRAP). Tale obbligo sussiste invece per gli accertamenti basati esclusivamente su studi di settore. Per l'IVA (tributo armonizzato), la nullità per mancato contraddittorio scatta solo se il contribuente fornisce la 'prova di resistenza'. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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