La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19508/2024, ha rigettato il ricorso di due contribuenti contro un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009. La controversia verteva sulla corretta valutazione di un terreno edificabile. I giudici hanno stabilito che le limitazioni all'edificabilità derivanti da illeciti commessi da terzi (come il mancato rispetto delle distanze legali) sono questioni civilistiche che non incidono sulla potenzialità edificatoria del terreno ai fini fiscali. Inoltre, hanno confermato la legittimità del metodo comparativo usato dal Comune per la stima del valore, basato su atti di compravendita di aree simili. La Corte ha anche escluso l'applicabilità del principio del legittimo affidamento, chiarendo che la mancata contestazione di precedenti dichiarazioni non vincola l'amministrazione per le annualità future.
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