Una società, creditrice in un lungo procedimento fallimentare, ha ottenuto un indennizzo per l'irragionevole durata del processo. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione, sostenendo che il credito fosse di valore esiguo (€ 2.000) e che la società fosse consapevole dell'impossibilità di recuperarlo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale in materia di equa riparazione fallimento: il valore della causa si determina sulla base del credito ammesso al passivo, non sulla somma effettivamente riscossa. Inoltre, ha chiarito che un credito di 2.000 euro non è di per sé 'irrisorio' da escludere il diritto al risarcimento.
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