Un'impresa edile ha impugnato la dichiarazione di fallimento sostenendo di non aver superato la soglia di fallibilità relativa ai debiti complessivi, fissata dalla legge a cinquecentomila euro. L'azienda affermava che, sottratti i debiti tributari e previdenziali dichiarati prescritti da sentenze non ancora definitive, il passivo sarebbe sceso sotto la soglia legale. La società contestava inoltre il mancato uso dei poteri istruttori del giudice per verificare la propria inattività. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che spetta al debitore provare l'esenzione dal fallimento. Ai fini del calcolo della soglia di fallibilità rientrano anche i debiti contestati o oggetto di cause non ancora concluse, dovendosi considerare le risultanze attuali dello stato passivo.
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