Una lavoratrice ha proposto opposizione allo stato passivo per il recupero di crediti di lavoro oltre il termine ordinario di trenta giorni, confidando nell'applicazione della sospensione feriale dei termini. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la natura dei crediti escludesse tale beneficio estivo. La Corte di Cassazione, rilevando l'assoluta novità della questione sotto il vigente Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha disposto il rinvio della causa in pubblica udienza. La decisione finale chiarirà se la sospensione feriale dei termini si applichi anche alle opposizioni riguardanti i crediti di lavoro, superando il precedente orientamento restrittivo.
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