Un automobilista, fermato alla guida e risultato positivo ai cannabinoidi, viene assolto per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). I giudici di merito applicano comunque la sanzione amministrativa della sospensione patente. La Corte di Cassazione interviene, annullando la sanzione e chiarendo un principio fondamentale: in caso di proscioglimento ex art. 131-bis, il giudice penale perde la competenza ad applicare sanzioni amministrative accessorie, la quale torna in capo all'autorità amministrativa, ovvero al Prefetto.
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