Una società concessionaria otteneva un decreto ingiuntivo contro un Ente Regionale per il pagamento di oltre 250.000 euro a titolo di contributi trasporto pubblico locale, legati ai rinnovi contrattuali dei dipendenti. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'Ente Regionale non è tenuto a versare tali somme. Con l'istituzione del Fondo Nazionale unico nel 2012, i finanziamenti specifici per i rinnovi contrattuali sono stati abrogati. Le risorse vengono ora trasferite ai Comuni, che gestiscono i servizi in delega. Pertanto, le pretese economiche delle aziende di trasporto devono essere rivolte esclusivamente all'ente concedente, ovvero il Comune, e non alla Regione.
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