Una società che gestisce uno stabilimento balneare ha contestato un avviso di accertamento IMU, sostenendo che le sue strutture amovibili e stagionali non dovessero essere tassate per l'intero anno. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12638/2024, ha stabilito che per l'IMU stabilimenti balneari, il presupposto è il possesso dell'immobile, non l'effettiva produzione di reddito. Di conseguenza, l'imposta è dovuta per tutti i mesi di possesso, indipendentemente dalla rimozione temporanea delle strutture durante la bassa stagione. La causa è stata rinviata per decidere sulla corretta base imponibile.
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