La Corte di Cassazione ha stabilito la piena validità delle intercettazioni autorizzate con le regole speciali previste per la criminalità organizzata, anche quando si procede per un reato comune aggravato dal metodo mafioso (art. 416-bis1 c.p.). In questo caso, relativo a un'ipotesi di turbata libertà degli incanti, la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che contestava l'inutilizzabilità delle prove, chiarendo che una recente norma, con efficacia retroattiva, estende il regime derogatorio a tali fattispecie, richiedendo solo 'sufficienti indizi' per l'autorizzazione delle captazioni.
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