La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello a causa della mancata elezione di domicilio contestuale all'atto di impugnazione, come previsto dalla Riforma Cartabia. La sentenza sottolinea che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., la dichiarazione di domicilio effettuata nel primo grado di giudizio non è più sufficiente, rendendo necessario un nuovo atto specifico per la fase di appello per garantire la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. La Corte ha ritenuto la norma una scelta non irragionevole del legislatore, respingendo le questioni di legittimità costituzionale.
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