Un contribuente, colpito dal terremoto in Sicilia del 1990, ottiene una sentenza definitiva per il rimborso integrale dell'IRPEF. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, paga solo il 50%, invocando una legge successiva sulla limitazione dei fondi statali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12495/2024, stabilisce che il diritto al rimborso sisma Sicilia, una volta accertato da un giudicato, non può essere ridotto. Le norme sulla disponibilità dei fondi regolano solo le modalità di pagamento, ma non intaccano il diritto del cittadino. Il giudice dell'ottemperanza deve quindi assicurare il pagamento completo, anche nominando un commissario ad acta se necessario.
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