Una società del settore energetico, sanzionata per ritardato pagamento di accise, aveva impugnato il provvedimento fino in Cassazione. Durante il giudizio, la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari (cd. rottamazione), saldando il debito. La Corte di Cassazione, preso atto del perfezionamento della procedura, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, estinguendo il processo senza condanna alle spese e senza l'obbligo del doppio contributo unificato.
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