Una società in liquidazione ha impugnato un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo a una presunta sopravvenienza attiva. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la società ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione, preso atto della procedura di definizione agevolata in corso, ha sospeso il giudizio, rinviando la causa a una data successiva per verificare il completamento dei pagamenti, da cui dipenderà l'estinzione del processo.
Continua »